Sono obbligati alla presentazione del mod. IRE, al sussistere delle condizioni di seguito esaminate, i soggetti beneficiari della detrazione del 65%, titolari o meno di reddito d’impresa, ossia privati, enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, società semplici ed associazioni professionali, ditte individuali, società di persone (snc e sas) e società di capitali (srl, spa, ecc.).
In presenza di più proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 65%, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MOD. IRE
La comunicazione in esame, va presentata qualora i lavori proseguano per più di 1 anno, per cui, in un periodo d’imposta, sono sostenute spese per interventi non terminati nel periodo stesso.
Così, ad esempio, la presentazione del mod. IRE è richiesta in presenza di lavori di riqualificazione e risparmio energetico per i quali si intende beneficiare della detrazione del 65%:
- iniziati nel corso del 2013 e terminati o che termineranno nel 2014;
- iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e terminati o che termineranno nel 2014;
- proseguiti / iniziati nel 2013, che proseguiranno nel 2014 e termineranno nel 2015;
con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità.
Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E, ai fini della sussistenza dell’obbligo di presentazione del mod. IRE:
- lo svolgimento dei lavori deve articolarsi in più periodi d’imposta;
- le relative spese devono essere sostenute in più annualità.
L’ individuazione del periodo d’imposta è collegata al soggetto che presenta il mod. IRE. Va quindi applicato:
- il principio di cassa (data di pagamento) per i soggetti “privati” e i lavoratori autonomi;
- il principio di competenza per gli esercenti attività d’impresa.
COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIÙ PERIODI D’IMPOSTA
Si rammenta che, qualora i lavori proseguano per più periodi d’imposta (quindi interessano almeno 3 anni), è necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d’imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati (ad esempio, per interventi iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e conclusi nel 2014, con sostenimento delle relative spese nei 3 anni, doveva / dovrà essere inviata una comunicazione per il 2012 ed una per il 2013).
Da quanto sopra deriva che la comunicazione non va presentata se:
- i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
- nel periodo di inizio dei lavori (non terminati) non sono state sostenute spese.
REGIME SANZIONATORIO
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E l’omessa / tardiva presentazione del mod. IRE:
- non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 65%;
- è sanzionata da Euro 258,00 a Euro 2.065,00.
Le violazioni in esame non sono regolarizzabili tramite la c.d. “remissione in bonis” ex DL n. 16/2012, considerato che tale istituto non è applicabile per le violazioni connesse alle comunicazioni / adempimenti che costituiscono mere irregolarità, dal cui inadempimento consegue esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni ma non la decadenza dai benefici fiscali.