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 LE DETRAZIONI 50% E 65% PER IL 2014
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RISPARMIO ENERGETICO E MODELLO IRE


Comunicazione modello IRE entro 31/03/2014

Come noto il Decreto c.d. “Energia”, oltre a disporre una “prima proroga”, ha incrementato al 65% la misura della detrazione per le spese relative ad interventi di risparmio energetico nonché esteso l’ambito di applicazione ad una serie di interventi prima esclusi.
Si rammenta che, entro il prossimo 31.3, coloro che intendono beneficiare della detrazione in esame relativamente agli interventi iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) che proseguono nel 2014 sono tenuti a inviare l’apposito mod. IRE contenente le spese sostenute nel 2013.
 
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007 riconosce una detrazione delle spese sostenute nella misura del 55%.
Tale agevolazione è stata prorogata anche per il 2014, in misura incrementata. In particolare:
  • l’art. 14, DL n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia” ne ha disposto una “prima” proroga, con riferimento alle spese sostenute nel periodo 1.1 – 30.6.2013, prevedendo che la stessa spetti nella misura incrementata del 65%.
L’agevolazione è stata inoltre estesa agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • l’art. 1, comma 139, Finanziaria 2014, ha disposto un’ulteriore proroga nella misura del:
  1. 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014;
  2. 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.
La possibilità di fruire della detrazione del 65% relativamente ai seguenti casi:
  • lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia che iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello/i successivo/i;
  • ovvero spese sostenute in più periodi d’imposta, ossia nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;
richiede la presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE denominato “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”, approvato con il Provvedimento 6.5.2009.
 
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla presentazione del mod. IRE, al sussistere delle condizioni di seguito esaminate, i soggetti beneficiari della detrazione del 65%, titolari o meno di reddito d’impresa, ossia privati, enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, società semplici ed associazioni professionali, ditte individuali, società di persone (snc e sas) e società di capitali (srl, spa, ecc.).
 
PRESENZA DI PIÙ PROPRIETARI / DETENTORI DELL’IMMOBILE
In presenza di più proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 65%, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.
 
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MOD. IRE
La comunicazione in esame, va presentata qualora i lavori proseguano per più di 1 anno, per cui, in un periodo d’imposta, sono sostenute spese per interventi non terminati nel periodo stesso.
Così, ad esempio, la presentazione del mod. IRE è richiesta in presenza di lavori di riqualificazione e risparmio energetico per i quali si intende beneficiare della detrazione del 65%:
  • iniziati nel corso del 2013 e terminati o che termineranno nel 2014;
  • iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e terminati o che termineranno nel 2014;
  • proseguiti / iniziati nel 2013, che proseguiranno nel 2014 e termineranno nel 2015;
con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità.
Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E, ai fini della sussistenza dell’obbligo di presentazione del mod. IRE:
  • lo svolgimento dei lavori deve articolarsi in più periodi d’imposta;
  • le relative spese devono essere sostenute in più annualità.
L’ individuazione del periodo d’imposta è collegata al soggetto che presenta il mod. IRE. Va quindi applicato:
  1. il principio di cassa (data di pagamento) per i soggetti “privati” e i lavoratori autonomi;
  2. il principio di competenza per gli esercenti attività d’impresa.

COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIÙ PERIODI D’IMPOSTA

Si rammenta che, qualora i lavori proseguano per più periodi d’imposta (quindi interessano almeno 3 anni), è necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d’imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati (ad esempio, per interventi iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e conclusi nel 2014, con sostenimento delle relative spese nei 3 anni, doveva / dovrà essere inviata una comunicazione per il 2012 ed una per il 2013). 

Da quanto sopra deriva che la comunicazione non va presentata se:

  • i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
  • nel periodo di inizio dei lavori (non terminati) non sono state sostenute spese.

REGIME SANZIONATORIO

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E l’omessa / tardiva presentazione del mod. IRE:

  • non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 65%;
  • è sanzionata da Euro 258,00 a Euro 2.065,00.

Le violazioni in esame non sono regolarizzabili tramite la c.d. “remissione in bonis” ex DL n. 16/2012, considerato che tale istituto non è applicabile per le violazioni connesse alle comunicazioni / adempimenti che costituiscono mere irregolarità, dal cui inadempimento consegue esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni ma non la decadenza dai benefici fiscali.

 

 

 

 



 
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