Il contribuente ha la possibilità di estinguere il debito relativo a ruoli emessi da “uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni” affidati all’Agente della riscossione, fino al 31.10.2013, pagando entro il 28.2.2014:
Per il contribuente l’agevolazione derivante dall’adesione alla definizione in esame consiste nell’esclusione dal pagamento degli interessi:
Con la Circolare n. 37 Equitalia ha fornito specifiche indicazioni per meglio individuare i ruoli definibili. In particolare per quanto riguarda gli “uffici statali” e le “agenzie fiscali” va fatto riferimento ai seguenti soggetti:
In merito alla disciplina in esame va evidenziato che la stessa:
- è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali in quanto, come precisato da Equitalia nella citata Circolare n. 37, gli stessi “sono assimilati a quelli iscritti a ruolo e sono parimenti definibili nei termini e con le modalità riservate a questi ultimi”;
- ha un’ampia portata interessando anche debiti di natura non tributaria come, ad esempio, canoni, multe per infrazioni al Codice della strada e risarcimenti.
Nella citata Circolare n. 37, Equitalia ha precisato che non possono essere considerate entrate tributarie le “maggiorazioni” ex art. 27, comma 6, Legge n. 689/81, “conseguenti all’irrogazione, da parte degli organi accertatori dei comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al codice della strada”.
Così, ad esempio, il contribuente che ha ricevuto una cartella per il mancato pagamento di una “multa” per infrazione al Codice della strada può, usufruendo della disciplina in esame, “semplicemente risparmiare l’intero importo relativo agli interessi di mora”;
- non prevede l’invio di alcun avviso da parte dell’Agente della riscossione al contribuente / debitore che quindi dovrà verificare e valutare la possibilità di sanare la propria posizione;
- non prevede una sospensione dei termini di impugnazione in caso di contenzioso in corso.
Non è consentita con riferimento:
- alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti;
- ai ruoli emessi da Istituti previdenziali ed assistenziali (ad esempio, INPS e INAIL) che riscuotono rispettivamente contributi previdenziali e premi assicurativi;
- alle riscossioni attuate mediante ingiunzione fiscale;
Nel corso del consueto incontro d’inizio anno con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la definizione agevolata in esame riguarda tutte le iscrizioni a ruolo effettuate dall’Agenzia delle Entrate di tributi e relativi accessori, tra le quali quelle:
- ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73, rispettivamente a seguito della “Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni” e del “Controllo formale delle dichiarazioni”;
- in esecuzione, in pendenza di giudizio, di un atto impugnato ex artt. 15, DPR n. 602/73 o 68, D.Lgs. n. 546/92.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il contribuente / debitore al fine di aderire alla definizione agevolata in esame deve effettuare il versamento dell’importo dovuto:
- in unica soluzione;
- entro il 28.2.2014.
In merito il citato comma 623 dispone che, al fine di consentire il versamento entro la suddetta data, la riscossione: “resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Ciò comporta che sono illegittimi gli (eventuali) atti di riscossione posti in essere dall’1.1 al 15.3.2014 relativi a debiti del contribuente definibili mediante la disciplina in commento.
Modalità di versamento:
- il versamento va effettuato utilizzando per ogni cartella il c/c/p mod. F35 indicando nel campo “eseguito da” la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”;
- il contribuente che già ha ottenuto un piano di rateazione del ruolo può rimodulare lo stesso effettuando il pagamento solo presso l’Agente della riscossione. In tal caso “nel computo delle somme dovute non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione”.
SOMME VERSATE PER LA DEFINIZIONE E SENTENZA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE
Nel corso del citato incontro l’Agenzia delle Entrate ha chiarito altresì le conseguenze nell’ipotesi in cui per l’atto, per il quale è avvenuta l’iscrizione a ruolo oggetto della definizione in esame, l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in contenzioso. Sul punto è stato ha precisato che le somme pagate per la definizione non possono essere rimborsate: “neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente nel giudizio avente a oggetto la pretesa definita … la scelta va considerata definitiva e immodificabile”.
CONSIDERAZIONI
Dall’analisi della disciplina in esame non emerge una particolare convenienza da parte del contribuente / debitore ad aderire alla definizione dei ruoli. I vantaggi, specie nell’attuale periodo di crisi, risultano di fatto marginali. In merito va evidenziato che l’adesione:
- evita unicamente il pagamento degli interessi;
- non prevede la possibilità di un pagamento rateale essendo necessario effettuare il pagamento in un’unica soluzione.
L’unico profilo di convenienza si riscontra nei riguardi di un debitore già colpito da una procedura di pignoramento, non ancora compiutamente eseguita, che potrebbe valutare l’opportunità di estinguere il debito residuo, a condizioni vantaggiose e bloccando il pignoramento.