Il Trust in Italia
Il Trust
è un antichissimo istituto giuridico di origine e tradizione anglosassone, in forza del quale il
Disponente (il Settlor), per realizzare un proprio interesse meritevole, affida dei beni ad
un’altra persona, fisica o giuridica (il Trustee), affinché questa li impieghi, in base alle regole predeterminate dal Disponente
nell'atto istitutivo del Trust (la cosiddetta “lettera dei desideri”, in inglese “letter of wishes”), in favore di uno o più
Beneficiari, oppure per il raggiungimento di un certo scopo.
Il Trustee non può disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme da quello che è il programma previsto dal Disponente nell’atto istitutivo.
Il Disponente può nominare se stesso o un’altra persona quale
Guardiano del Trust. Questi ha poteri di controllo sull’operato del Trustee, il quale è obbligato a rendere il conto dell’attività compiuta.
Il Beneficiario è colui cui spettano i proventi della gestione dei beni conferiti nel trust.
Il Trust è assimilabile ad una solida
"cassaforte giuridica" nella quale colui che istituisce il Trust (il Disponente) conferisce qualsiasi bene o diritto, al fine di proteggerlo da eventuali, future vicende personali o dall’azione di terzi che ne possano impedire l’utilizzo per il fine o per i soggetti prescelti dal Disponente stesso. Nell sue varie forme il Trust si prefigge di proteggere beni
patrinoniali e
immobiliari.
Condizione preliminare ed imprescindibile affinché il Trust svolga la sua funzione protettiva è che colui che istituisce un Trust:
- non abbia pregresse situazioni di debito patologiche;
- attui un effettivo affidamento al Trustee;
- persegua solo leciti interessi.
Protezione dei beni
Istituendo un Trust, il Disponente non soltanto trasferisce un bene al Trustee indicandogli come esso debba essere impiegato e a favore di chi, ma ottiene un effetto protettivo, tipico del Trust, detto di segregazione, la cui ampiezza non ha eguali tra gli strumenti giuridici presenti nel nostro ordinamento.
Il Trust protegge la casa, ed i beni dei componenti della famiglia, da futuri, imprevedibili e indesiderati eventi nefasti legati all’attività:
- professionale dei genitori;
- dei figli;
in modo di gran lunga più efficace di quanto possa fare l’istituto del fondo patrimoniale.
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