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DICHIARAZIONE IVA 2014


IL RIGO VE 39

Una delle novità contenute nel mod. IVA 2014 relativo al 2013 è rappresentata dalla modifica, nel quadro VE, del rigo VE39 nel
quale devono essere riportate le operazioni non rilevanti ai fini IVA, in quanto carenti del requisito territoriale, per le quali è stata emessa fattura.
Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari 2013, mentre non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale.
 
A decorrere dal 2013, la Finanziaria 2013 ha riscritto l’art. 21, DPR n. 633/72 in materia di “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria.
In particolare, il nuovo comma 6-bis dell'art. 21 della Finanziaria 2013 estende l’obbligo di fatturazione anche alle seguenti operazioni, non rilevanti ai fini IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, in quanto carenti del requisito territoriale:
  • cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1 a 4 e 9 (esclusi quindi i servizi bancari / assicurativi e relative intermediazioni) effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’IVA in un altro Stato UE. In fattura va riportata l’annotazione “inversione contabile” (o “reverse charge”) ed eventualmente la relativa norma comunitaria o nazionale;
  • cessioni di beni / prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall’UE. Per tale fattispecie non assume rilevanza lo status dell’acquirente / committente. In fattura va riportata l’annotazione “operazione non soggetta” ed eventualmente la relativa norma comunitaria o nazionale.
Le predette modifiche sono state recepite nel mod. IVA 2014, relativo al 2013. In particolare nel quadro VE il rigo VE39 è stato ridenominato “Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”. Nel nuovo rigo vanno quindi riportate le operazioni non soggette ad IVA, per mancanza del requisito territoriale, per le quali è stata emessa fattura come previsto dal citato art. 21, comma 6-bis.
L’importo indicato nel rigo in esame va conteggiato al fine di determinare il volume d’affari 2013, risultante a rigo VE40.
 
STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE
Come noto, per poter acquistare o importare senza applicazione dell’IVA è necessario acquisire lo status di esportatore abituale. Tale qualifica spetta ai contribuenti per i quali l’ammontare delle esportazioni / cessioni di beni UE / operazioni assimilate registrate nell’anno precedente ovvero negli ultimi 12 mesi è superiore al 10% del volume d’affari.
La novità sopra descritta non si riflette ai fini della verifica dello status di esportatore abituale.
Infatti, ai sensi del modificato art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 il volume d’affari per la verifica del superamento o meno del 10% va considerato al netto:
  • delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale ex art. 7-bis, comma 1, DPR n. 633/72 (già presenti nella precedente formulazione);
  • delle operazioni non soggette ad IVA di cui all’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.
Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.5.2013, n. 12/E con il predetto intervento legislativo sono stati sterilizzati gli effetti derivanti dalla modifica del citato art. 20. I soggetti che hanno utilizzato il plafond devono compilare in sede di dichiarazione IVA il quadro VC, dove specificare determinate informazioni a seconda del tipo di plafond utilizzato. In particolare, le istruzioni del mod. IVA 2014, recependo la predetta “novità”, precisano che a colonna 3 l’ammontare del volume d’affari mensile va indicato al netto delle operazioni di cui al citato comma 6-bis.


 
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