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 LE DETRAZIONI 50% E 65% PER IL 2014
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LE DETRAZIONI 50% E 65% PER IL 2014


BONUS MOBILI

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI
Con la modifica del comma 2 dell’art. 16 è stata prorogata al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50% calcolata su un importo non superiore a € 10.000, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
L’art.1, comma 2, lett. a), DL n. 151/2013 ha soppresso la previsione contenuta nella Finanziaria 2014 in base alla quale l’ammontare della spesa agevolabile non poteva essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa è collegata.
 
BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE
Al fine di individuare i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in commento si rammenta che il citato comma 2 fa riferimento “ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1”.
Pertanto, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 29/E, tali soggetti sono quelli che: “fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16- bis del TUIR con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili”.
 
PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
Nella citata Circolare n. 29/E l’Agenzia rammenta che tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (presupposto del beneficio) rientrano sia la ristrutturazioni edilizia “in senso tecnico” sia la manutenzione straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali. La detrazione per l’acquisto di mobili / elettrodomestici spetta non solo in relazione ad interventi edilizi effettuati su singole unità immobiliari residenziali ma anche su parti comuni di edifici residenziali ex art. 1117, C.c.
  • Tipologia agevolazione: detrazione 50%.
  • Periodo sostenimento spese detrazione: dal 6.6.2013 al 31.12.2014.
In quest’ultimo caso la detrazione può essere usufruita per l’acquisto di beni agevolabili (mobili / elettrodomestici) destinati all’arredamento delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
I condomini che usufruiscono pro-quota della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni non possono usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili / elettrodomestici destinati all’arredo della propria unità immobiliare, a meno che sostengano spese per interventi di recupero edilizio per la propria unità immobiliare.
 
BENI AGEVOLABILI
Come sopra accennato l’agevolazione riguarda l’acquisto di mobili (nuovi) e di grandi elettrodomestici (nuovi) di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Ad esempio:
  • sono agevolabili, gli acquisti di “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. Non è necessario che gli stessi siano destinati all’arredo dello specifico “ambiente” dell’immobile oggetto di intervento edilizio;
  • non sono agevolabili, gli acquisti di “porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”.
L’Agenzia ha precisato altresì che sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di “grandi elettrodomestici” purché muniti di etichetta energetica (A+ o superiore, A o superiore per i forni) o quelli per i quali non ne è previsto l’obbligo.
Per individuare gli elettrodomestici in commento può essere utile l’allegato 1B, D.Lgs. n. 151/2005 il quale, ad esempio, ricomprende “frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento”.
Nell’ammontare della spesa agevolabile vanno ricomprese anche le relative spese di trasporto e montaggio.
 
MODALITA' DI PAGAMENTO
L’agevolazione, essendo correlata a quella prevista per il recupero del patrimonio edilizio, richiede il rispetto dei relativi presupposti e adempimenti. Nella citata Circolare n. 29/E l’Agenzia specifica che, fermo restando il rispetto delle consuete
regole (apposito bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario partita IVA / codice fiscale del fornitore), il pagamento dei beni agevolabili può avvenire anche mediante l’utilizzo di carte di credito / debito.
 


 
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