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NOVITA' VISTO CONFORMITA'


RICHIESTO VISTO CONFORMITA' PER COMPENSAZIONI IRPEF IRES IRAP

L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a Euro 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione.
La novità, contenuta nell’art. 1, comma 574, Finanziaria 2014, riguarda i crediti maturati dal 2013 il cui utilizzo in compensazione orizzontale è possibile dal primo giorno del periodo d’imposta successivo, ossia dall’1.1.2014 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.
I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, ossia in particolare del credito:
  • IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
  • per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC;
  • per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
  • IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
  • per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770.
Analogamente al credito IVA, l’obbligo del visto di conformità non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Di conseguenza il comportamento che si può delineare è il seguente:
  1. il contribuente effettua la compensazione nel mod. F24 dei crediti disponibili secondo le ordinarie regole. Dall’1.1.2014, nell’ipotesi in cui il contribuente sia in grado di prevedere l’ammontare del credito, lo stesso può utilizzare il credito senza alcuna “autorizzazione preventiva” avvalendosi indifferentemente del canale Entratel, Home banking-CBI;
  2. qualora nel corso del 2014 l’ammontare dell’utilizzo superi Euro 15.000, la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, dovrà essere munita del visto di conformità. E' tuttavia opportuno che il contribuente abbia la consapevolezza che la dichiarazione redditi/IRAP dovrà essere munita del visto di conformità.
I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono i medesimi che possono rilasciare il visto ai fini del credito IVA.
Si tratta dei seguenti soggetti:
  • dottore commercialista / esperto contabile;
  • consulente del lavoro;
  • perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;
  • responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.
Si rammenta che i professionisti che rilasciano il visto di conformità devono porre in essere i seguenti adempimenti preliminari:
  • comunicare alla DRE l’intenzione di rilasciare il visto di conformità al fine di essere iscritti nel registro dei soggetti abilitati;
  • essere in possesso di una polizza assicurativa con specifici requisiti;
  • tenere le scritture contabili relativamente ai contribuenti cui viene rilasciato il visto di conformità.
Naturalmente, il soggetto che ha già rilasciato il visto di conformità ai fini del credito IVA, non deve porre in essere alcun ulteriore adempimento preventivo ai fini del rilascio del visto di conformità sulle altre dichiarazioni.
 
CONTROLLI CONNESSI CON IL RILASCIO DEL VISTO
Ai sensi del comma 2 del citato art. 2, con il rilascio del visto di conformità è attestata la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze della documentazione, ovvero la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolarità delle scritture contabili.
Tenendo presenti i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella Circolare 17.6.99, n. 134/E e dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E:
  1. il controllo è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno precedente;
  2. il controllo implica la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione;
  3. l’attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
In merito ai predetti aspetti si ritiene opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisca gli elementi utili per poter individuare la check list degli elementi da verificare, così come effettuato con riferimento al credito IVA.


 
Dichiarazione dei redditi:Elaborazione dati:Centro CAF: Modello 730 e Unico: Trust:
dichiarazione dei redditi a Bresciaelaborazione dati contabili MantovaCAF Castiglione delle Stivieremodello 730 Mantova il Trust in Italia
dichiarazione dei redditi a Mantovaelaborazione dati contabili Bresciacentro CAF Mantovamodello 730 BresciaTrust Patrimoniale
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Castiglione delle Stiviere
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